Conte firma il decreto anti-coronavirus: ecco cosa contiene
Scuole chiuse fino al 3 aprile e spostamenti limitati
ROMA – Prima le bozze e, infine, il tanto atteso documento definitivo. È stato firmato nella notte, dal premier Giuseppe Conte, il decreto che racchiude le misure urgenti per il contenimento del contagio da coronavirus. Decreto operativo da domenica 8 marzo fino a venerdì 3 aprile.
Tredici pagine all’interno delle quali vengono indicate le linee guida da seguire e i territori coinvolti dalle misure. L’Italia, in sostanza, è divisa in due: le “zone rosse” e il resto del Paese.
La provincia di Alessandria è nell’elenco delle aree con la massima allerta insieme alla Lombardia e ai territori provinciali di Asti, Vercelli, Novara, VCO, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova e Treviso.
Ma cosa dice il decreto per le aree inserite in “zona rossa”?
Le misure di contenimento chiedono di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori” nonché “all’interno dei medesimi” salvo “che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità” (motivi di salute).
È stato imposto il “divieto assoluto” di uscire dalla propria abitazione per le persone in quarantena; sono stati sospesi eventi e manifestazioni pubblici e privati d’ogni genere; viene chiesto ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere per il proprio personale, durante l’efficacia del decreto, periodi di congedo ordinario e di ferie. Bloccati tutti i concorsi pubblici e privati ad esclusione “dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica”.
Il documento ha inoltre prolungato la chiusura delle scuole, inizialmente prevista per metà marzo e oggi fissata fino a venerdì 3 aprile compreso.
È consentito lo sport all’aperto solo se si può garantire la distanza di sicurezza; criterio che vale anche per i luoghi di culto nonostante siano state sospese le cerimonie: sia civili che religiose “ivi comprese quelle funebri”.
Le attività di ristorazione sono consentite ma con un restringimento orario “dalle 6 alle 18 con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
Il decreto consente l’operatività del commercio a condizione che gli accessi ai luoghi di vendita siano “contingentati o comunque idonei a evitare assembramenti di persone”. Nelle giornate festive e prefestive “sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati”.
Il documento sospende tutti i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico.
Bloccata l’attività di palestre, piscine, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.