Fossati, per la Corte “body shaming, omofobia e abuso di potere”
Pubblicate le motivazioni della pronuncia. Changethegame: "Sentenza storica"
NOVI LIGURE – “Dall’esame delle audizioni eseguite nel corso delle indagini e acquisite agli atti del giudizio di 1° grado è emerso che l’incolpato, in svariate occasioni, ha tenuto comportamenti ed usato espressioni idonee a denigrare ed insultare le giocatrici per motivi legati all’aspetto fisico e all’orientamento sessuale. Le dichiarazioni delle calciatrici sono univoche, precise e concordanti ed evidenziano, nei comportamenti dell’incolpato, un clima di offese e umiliazioni relative sia all’aspetto fisico che sessuale”.
La Corte federale d’appello, sezioni unite, ha consegnato le motivazioni della pronuncia di squalifica di tre anni, fino al 31 dicembre 2023, nei confronti di Maurizio Giuseppe Fossati, il tecnico della Novese calcio femminile, che in 1° grado era stato fermato fino al 31 agosto 2021.
Si evidenzia che alcune delle espressioni usate “trascendono dalla normale dinamica del rapporto allenatore – giocatrici, per degradare in comportamenti inaccettabili, che violano gli articoli 4 e 28 del Codie di giustizia sportiva”. Comportamenti “la cui valenza oggettiva è indubbia, essendo stati ammessi anche dallo stesso incolpato”. La Corte evidenzia, inoltre che per alcune delle espresioni usate “si è in presenza del fenomeno di ‘body shaming’ che è, a utti gli effetti, una forma di bullismo o di denigrazione dell’altrui persona che viene giudicata per la propria forma fisica”. E altre frasi usate dall’allenatore ” sono da qualificarsi alla stregua di espressioni omofobe e/o sessiste, in quanto denigratorie del genere femminile e dell’orientamento sessuale delle atlete e indice di pensieri e comportamenti avversi all’omosessualità ovvero alle persone omosessuali“. Per queste ragione la Corte ha accolto il reclamo della Procura federale verso la pronuncia di 1° grado e respinge quello di Fossati
Anche le molestie
Nella sentenza sono riportati stralci delle audizioni di tutte le giocatrici sui tentativi di baciare una compagna e avere una relazione sentimentale con lei e, anche, sulle manifestazioni di gelosia. Per questa fattispecie la Corte federale d’appello ha fatto propria una pronuncia della Corte di Cassazione sulle cosiddette “testimonianze de relato” che possono determinare il convincimento del giudice. Sulla base di questo la Corte stessa ha giudicato questi comportamenti come violazione “del dovere di correttezza, lealtà e probità”.
A determinare la squalifica anche il concorso di aggravanti: “abuso di potere, aver agito per motivi futili o abbietti, aver pronunciato offese denigratorie e omofobe“. Per motivare la congruità della squalifica la Corte sentenzia che “la dinamica dei fatti e il contesto probatorio consentono di poter affermare che l’incolpato fosse perfettamente consapevole dei preussposti idonei a generare l’applicazione delle aggravanti stesse”.
LEGGI QUI LE MOTIVAZIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE D’APPELLO
“Una sentenza storica”
Per Il Cavallo Rosa – Changethegame “la pronuncia della Corte federale d’appello avvicina l’ordinamento sportivo alle donne e alla loro reale tutela all’interno del mondo sportivo“. Per questo è “una sentenza storica“. Dopo la squalifica in 1° grado da parte della Commissione disciplinare del settore tecnico, l’associazione, presieduta da Daniela Simonetti, aveva invocato che, in questo caso, fossero applicati proprio i pronunciamenti della Cassazione, come ha fatto poi la Corte federale d’appello, “su questa fattispecie di reati che, di qualunque genere e specie, non hanno quasi mai spettatori, si consumano in luoghi appartati, lontano da occhi indiscreti. Per la Cassazione le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte, anche da sole, come prova di responsabilità dell’imputato e non necessitano di riscontri esterni”. Dunque le dichiarazioni delle vittime diventano “prova diretta. Chi, senza testimoni, consuma questo tipo di condotte non è esente da responsabilità“.
In particolare, dunque, nel procedimento sportivo ” il grado di prova richiesto per un giudizio di condanna deve essere superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio. Dunque è adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi precisi e concordanti, per acquisire un ragionevole affidamento sulla commissione dell’illecito”.
Il peso della pronuncia della Corte federale d’appello sul “caso Fossati” sta anche nel fatto che “se nel processo penale, dove il grado di prova deve condurre all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, sono ritenute sufficienti le dichiarazioni della persona offesa e anche la confidenza resa dalla vittima a terzi, a maggior ragione questa prova sarà valida e sufficiente nel giudizio sportivo“.