Il contratto di apprendistato di primo livello per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro è sempre più richiesto dalle aziende. Lo spiegano i consulenti dello Studio Ivaldi.
Apprendistato di I° livello per il diploma e la qualifica professionale: di cosa si tratta?
È una forma contrattuale particolare che riprende i principi dell’alternanza scuola-lavoro e sposta all’interno di un luogo
di lavoro parte dell’attività che sarebbe svolta in aula o nei laboratori scolastici. Il contratto può essere prorogato di un anno
se l’apprendista non ha conseguito la qualifica. Dopodiché è possibile la trasformazione in apprendistato professionalizzante.
Scuola e lavoro, in cosa consiste?
E’ una formazione interna all’Istituto scolastico di riferimento ed una interna all’azienda, nel rispetto dei programmi e dei principi dell’alternanza scuola-lavoro. Sono attività formative che invece di essere svolte in aula o nei laboratori vengono fatte all’interno di un vero luogo di lavoro. Lo studente assume lo “status” di studente e di lavoratore con l’obbligo di comportarsi a norma di legge in entrambi i luoghi di apprendimento.
Chi può accedere al contratto di apprendistato?
I giovani che abbiano compiuto i 15 anni e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione
della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 4 anni.
Lo studente-lavoratore è tutelato in azienda?
Gli apprendisti di primo livello hanno le stesse tutele di tutti gli altri dipendenti, comprese l’assicurazione contro gli infortuni, malattie, maternità e eventuali assegni familiari.
Per il datore di lavoro ci sono misure fiscali o contributive particolari?
La misura della contribuzione a carico del datore di lavoro con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9 è identica a quella per l’apprendistato professionalizzante, mentre per quelli aventi un organico superiore a 9, l’aliquota ordinaria del 10% è ridotta al 5%. Esonero da obbligo retributivo per le ore di formazione esterna, mentre le ore di formazione interna sono retribuite al 10% della paga ordinaria. Le ore di lavoro eccedenti quelle di formazione sono invece retribuite con la retribuzione base da CCNL.
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